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NOT - Riflessioni sul ruolo della notifica nel mercato italiano dell'Arte

In ambito tecnologico si usa dire che tutto ciò che esisteva prima che noi avessimo 15 anni è normale. E se fosse così anche per la legislazione? Se il motivo per cui una legge è ancora vigente fosse per il naturale mantenimento dello status quo? Questo blog vuole confrontare le opinioni in merito al tema della notifica nell’arte, e capire se e come questo istituto debba essere modificato.

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Chi garantisce l'autenticità di un'opera?

Riportiamo di seguito l'interessante riflessione del Dott. Crepaldi che lascia emergere come il malcontento nei confronti di un istituto poco chiaro, come quello della notifica sia quanto mai diffuso.

L'articolo, pubblicato su ARTEiN viene qui riportato integralmente.

Chi garantisce l'autenticità di un'opera?
I conflitti tra eredi degli artisti ed esperti per il controllo del merca
to delle autentiche.

In questa rubrica abbiamo più volte affrontato il problema dell'autenticità delle opere d'arte, un argomento delicato e spinoso, ma di assoluta priorità, in quanto è il primo elemento per stabilire il loro valore. Fino a quando l'artista evidente, i problemi sono (o dovrebbero essere) pochi, in quanto questi è (o dovrebbe essere) sicuro di quello che ha eseguito e legalmente e l'unico a potersi esprimere. Tra i molti casi che si potrebbero citare per mettere in dubbio questa affermazione è sufficiente il processo che tra il 1947 e il 1955 ha visto protagonista Giorgio De Chirico, al centro di vivaci polemiche tra chi lo riteneva vittima di un'organizzazione di falsari, e chi, al contrario, pensava che l'artista fosse in torto e che le sue dichiarazioni non fossero attendibili.

La situazione si ingarbuglia ancora di più dopo la morte dell'artista. In molti casi egli stesso si preoccupa di dare vita un archivio delle proprie opere e crea delle apposite fondazioni, incaricate di custodire tale materiale. Spesso queste istituzioni sono gestite da esperti di chiara fama e indubbia competenza, sotto la supervisione dei legittimi eredi. Questi ultimi riscuotono (giustamente) i diritti sulle riproduzioni delle opere del loro congiunto e incassano (altrettanto giustamente) il diritto di seguito. Spesso però non si limitano a questo, ma pretendono di avere l'esclusiva anche sulle dichiarazioni di autenticità delle opere, in quanto si sentono investiti del ruolo di custodi e garanti del patrimonio artistico del loro congiunto.

In questi ultimi anni, proprio su questo campo delicato, abbiamo assistito a numerosi conflitti tra gli eredi degli artisti e gli esperti, i commercianti d'arte e i collezionisti. La casistica è quanto mai varia e ciascuno di voi avrà certamente una testimonianza vissuta personalmente o riportata da amici e conoscenti. La più comune riguarda il caso di chi ha ricevuto un'opera direttamente dall'artista o del suo gallerista di riferimento e, proprio per questo, non si è mai preoccupato di farlo archiviare esporre o pubblicare. Passati alcuni anni dopo la morte dell'artista egli decide di vederla, ma i potenziali acquirenti gli chiedono l'archivio zone. Decide così di recarsi presso l'archivio preposto, convinto che si tratti di una semplice formalità, ma con sua grande sorpresa l'opera viene bocciata. Invano cerca aiuto in esperti o esami scientifici: a meno di trovare documenti estremamente solidi e convincenti, il giudizio del parente (figlio, nipote, fratello, coniuge ...) appare inappellabile e inattaccabile, anche se questi non era ancora nato all'epoca del l'esecuzione del dipinto e non ha competenza in materia.

Come potete immaginare le polemiche e gli scontri sono all'ordine del giorno, come ad esempio quelle tra la Fondazione MS Multistudio e l'Archivio Mario Schifano, oppure tra gli eredi di Tano Festa e lo Studio Soligo. A questo proposito una sentenza del Tribunale a civile di Roma del 25 gennaio 2919 dichiara che "La formulazione di giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto da parte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza". Insomma, in nome della libertà di pensiero, tutti possono rilasciati pareri personali, esperti ed eredi: sarà il mercato a decidere chi avrà maggiore credibilità.

Pubblicato su ARTEiN n. 144 Aprile-Maggio 2013

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